Il 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto, all’esito di un approfondito confronto con le Parti sociali, promosso dal Ministero del lavoro, un “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”.
Il contenuto generale non è portatore di innovazioni strutturale, ma dalla lettura emerge, in via di principio, la presa d’atto della attuale situazione dello sviluppo del lavoro agile, confermando gli approdi della prassi normativa ed applicativa emergenziale.
Nelle premesse le Parti sottolineano, nell’ambito delle innegabili, correnti trasformazioni in atto che hanno un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro, come sia emersa una importante attenzione e sensibilità per le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l’impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, in vista di un miglioramento della stessa vivibilità dei centri urbani.
Più in generale, viene sottolineata la necessità di procedere ad un cambio della visione prospettica, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.
Questi bisogni sono stati indubitabilmente accentuati nell’emergenza Covid19 che ha di fatto innescato una accelerazione di percorsi di innovazione.
Proprio in questi generale contesto economico e sociale, l’Accordo individua nel lavoro agile e nel suo processo di diffusione un effetto di impulso al cambiamento organizzativi e di processo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei, comportando la necessità di adeguati percorsi formativi.
Nel documento si rileva come il lavoro agile possa favorire il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, ma anche dell’autonomia e della responsabilità individuale dei lavoratori, mirata al raggiungimento di obiettivi, favorendo, nel contempo, risparmi in termini di costi e positivi riflessi sulla produttività.
Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell’organizzazione del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’interesse del lavoratore, sia una organizzazione più produttiva e snella, nell’interesse del datore di lavoro.
Sotto questi profili emergono:
- La necessità di una migliore definizione del lavoro agile e di un maggior supporto a lavoratori e datori di lavoro nel suo utilizzo.
- La necessaria valorizzazione della contrattazione collettiva, quale fonte privilegiata di regolamento del lavoro agile
- La necessità di azioni condivise per fornire risposte concrete ai cambiamenti che l’innovazione tecnologica sta determinando nei modelli organizzativi
- La necessità di porre le basi per creare un clima di fiducia, coinvolgimento e partecipazione, fornendo linee di indirizzo che possano rappresentare un quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva.
Il Protocollo è strutturato su 15 punti di riferimento, complessivamente schematizzabili e riassumibili come segue:
- Principi generali: linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale; base volontaria dell’accordo sul lavoro agile.
- Accordo individuale: necessaria stipulazione per iscritto, con adeguamento alla contrattazione collettiva e previsione: della durata; delle modalità, con l’individuazione dei luoghi e quanto connesso; degli strumenti di lavoro; dei tempi di riposo e della disconnessione.
- Organizzazione del lavoro e regolazione della disconnessione: assenza di un preciso orario e autonomia nello svolgimento della prestazione, nel solco degli obiettivi prefissati; individuazione precisa di una fascia oraria di disconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione; divieto di lavoro straordinario.
- Luogo di lavoro: libertà del lavoratore di individuazione del luogo di lavoro, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
- Strumenti di lavoro: devono essere forniti di norma dall’azienda, sotto forma di apparecchiature idonee all’esecuzione in sicurezza della prestazione.
- Salute e sicurezza sul lavoro: si applica la disciplina della legge 81/2017, artt. 18, 22, 23 e le norme del TU di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e obblighi comportamentali inclusi. Necessaria informazione scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e specifici, fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Rinvio proattivo alla contrattazione collettiva.
- Infortuni e malattie professionali: garanzia assoluta di copertura infortunistica, anche per l’infortunio in itinere.
- Diritti sindacali: piena applicabilità dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettivi.
- Parità di trattamento e pari opportunità: nei riguardi degli altri lavoratori che eseguono la prestazione in modalità ordinaria, con identità di trattamento normativo ed economico, anche con riferimento ai premi di risultato, fermo restando il ricorso a forme di welfare aziendale e benefit di fonte collettiva e bilaterale.
- Lavoratori fragili e disabili: particolare attenzione a tali categorie.
- Welfare e inclusività: indicazioni di sviluppo degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità con supporti anche in ambito di genitorialità, inclusione e work-life balance.
- Protezione dati personali e riservatezza: applicazione integrale e severa delle norme relative e dei protocolli di sicurezza, con obbligo di informazione e direttive di attuazione.
- Formazione e informazione: previsione di specifici percorsi formativi finalizzati ad implementare specifiche competenze organizzative, tecniche, digitali, anche per un utilizzo sicuro degli strumenti di lavoro. Deve essere favorita la formazione continua, anche incentivata, in vista degli obiettivi di aggiornamento professionale e progressione di conoscenze personali. La formazione costituisce per i lavoratori agili un momento di interazione, anche per prevenire situazioni di isolamento. Limiti allo sviluppo digitale, per la tutela della privacy del lavoratore.
- Osservatorio bilaterale di monitoraggio: le Parti sociali convengono sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti in tema di lavoro agile su base nazionale, lo sviluppo della contrattazione e l’andamento delle linee di indirizzo del Protocollo.
- Incentivo alla contrattazione collettiva: le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo e dell’eventuale contratto di livello nazionale.
Pasquale Dui