Il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.
Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.
Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.
Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Il decreto legge fiscale riporta nella parte dedicata alla prevenzione e sicurezza in materia di lavoro (tutela contro gli infortuni) diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le modifiche al Testo Unico, la sospensione dell’attività imprenditoriale, la vigilanza e il SINP.
Fino all’adozione del decreto, le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa sono indicate nell’Allegato I alla bozza di decreto. Si tratta della:
– Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
– Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
– Mancata formazione ed addestramento;
– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
– Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
– Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
– Mancanza di protezioni verso il vuoto;
– Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
– Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
– Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
– Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
– Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Sicurezza sul lavoro ed esclusione dagli appalti
La bozza del decreto prevede che per tutto il periodo della sospensione all’impresa irregolare possa essere vietata la contrattazione con la Pubblica Amministrazione. Questo significa che l’impresa che impiega lavoratori irregolari o commette violazioni in materia di sicurezza può vedersi negata la partecipazione alle gare d’appalto.
In tal caso è prevista una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle Infrastrutture.
Sospensione attività per irregolarità sicurezza sul lavoro
Inoltre, tra le violazioni che fanno scattare la sospensione dell’impresa abbiamo i lavori presso linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali per la protezione dei lavoratori dai correlati rischi; la presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali mirate a garantire l’incolumità dei lavoratori in rapporto ai rischi collegati.
Altra violazione in tema di sicurezza sul lavoro è invece rappresentata dall’omessa vigilanza per quanto attiene alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Anche di ciò si trova opportuna traccia nel testo del decreto fiscale approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri.
Pasquale Dui