La categoria dei lavoratori c.d. “fragili“ e le norme di tutela
I lavoratori c.d. “fragili“, cioè quelli che per determinate condizioni di salute devono ridurre le probabilità di contagio al virus covid-19, hanno una particolare tutela, introdotta a suo tempo dai primi interventi legislativi emergenziali e, dunque, acclarata nelle norme di particolare attenzione che si sono susseguite dal marzo 2020 ad oggi, ovvero dal decreto Cura Italia al decreto legge 105/2021, pubblicato sulla GU del 23 luglio.
Procedendo con ordine, per districarsi nel complesso sistema di articolazione e sovrapposizione degli interventi culminati in quello del decreto legge 105/2021, occorre ricordare che i lavoratori fragili sono una categoria di lavoratori (che potrebbe definirsi anche aperta, considerata la terminologia della legge ed il riferimento alle condizioni di immunodepressione) da considerare particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19, i quali, si presume, necessitino di particolari forme di tutela, nella logica di un allineamento con i lavoratori comuni ed allo scopo di eliminare una gap di protezione. Essi vengono indiduati nelle seguenti, due categorie di riferimento:
- i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
- i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante: 1) da immunodepressione o da 2) esiti da patologie oncologiche o 3) dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Il decreto 105/2021, articolo 9 (intitolato riduttivamente alla “Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità”), proroga fino al 31 ottobre 2021 le speciali tutele previste dalla precedente legislazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili, esclusa però la tutela di malattia Covid con il riconoscimento della assimilazione della assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
La norma specifica, conferma e aggiorna le misure già previste dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 18/2020, convertito con legge 27/2020 (e successivi provvedimenti di riferimento) in favore delle evidenziate categorie di dipendenti pubblici e privati, prevedendone l’applicazione dal 1° luglio 2021 (in termini di copertura del solito “vuoto di normativa”, normalmente conseguenza di leggi susseguitesi in ragione di reiterazioni continue e ripetitive/prorogative di precedenti provvedimenti), cioè anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. 105/2021, GU 175/2021, 23 luglio 2021). La precedente proroga è infatti scaduta il 30 giugno 2021, nel silenzio più assoluto, lasciando così scoperto il periodo compreso dal 1° al 23 luglio, dunque espressamente salvaguardato dall’articolo 9, comma 3, del decreto 105/2021, che consente l’applicazione delle tutele nella versione aggiornata dal medesimo decreto.
Ma quali sono I benefici e le speciali tutele (seppure ridotte rispetto al periodo precedente, fino al 30 giugno 2021)?
Ai lavoratori destinatari è consentito di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 ottobre 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per i soggetti che non possono lavorare da remoto, il periodo di assenza dal lavoro – laddove consentito – non è coperto da alcuna prestazione previdenziale e/o assistenziale di sostegno.
Il concetto medico e clinico di immunodepressione
L’immunodepressione, o immunodeficienza, è la condizione medica in cui il sistema immunitario di un individuo funziona meno efficacemente del normale o non funziona affatto.
Esistono almeno due modi per classificare l’immunodeficienza e rendere più facile la consultazione delle cause scatenanti. Una prima classificazione usa, come criterio di distinzione, la componente affetta del sistema immunitario (immunodepressione in base alla componente affetta). Una seconda classificazione utilizza, come criterio distintivo, l’origine congenita o acquisita della condizione (immunodepressione in base all’origine). Per diagnosticare l’immunodepressione, sono fondamentali: l’esame obiettivo, l’anamnesi, la conta dei globuli bianchi, la conta dei linfociti T e la conta delle immunoglobuline. La terapia dipende dalle cause scatenanti: alcune cause comportano forme di immunodeficienza più trattabili di altre.
Sono a rischio di immunodeficienza (o immunodepressione) tutti i soggetti con una storia familiare di immunodepressione primaria, in quanto, come affermato, le condizioni responsabili di questo tipo di immunodepressione sono generalmente ereditabili.
Sono poi a rischio di immunodepressione:
- Coloro che, per motivi diversi, sono venuti a contatto con i fluidi corporei di un malato di AIDS e hanno sviluppato la medesima patologia infettiva.
- Coloro che, a causa di un tumore, della rottura della milza, di un’infezione ecc., si sono dovuti sottoporre all’intervento di splenectomia, per l’asportazione della milza.
- Gli anziani, in quanto l’invecchiamento fa sì che gli organi produttori di globuli bianchi siano meno efficaci.
- Coloro che, per mancanza di disponibilità o per altri motivi, non assumono un quantitativo adeguato di proteine. Le proteine sono fondamentali per un sistema immunitario altamente efficiente.
- Coloro che non dormono un numero adeguato di ore, durante la notte. Durante il sonno notturno, il corpo umano rielabora le proteine introdotte con la dieta e se ne serve, per combattere i potenziali patogeni. Chi non dorme abbastanza, nel corso della notte, non riesce a utilizzare efficacemente le proteine per il suddetto scopo, quindi è più vulnerabile alle infezioni.
- Coloro che, a causa di un tumore, devono sottoporsi a chemioterapia.
Pasquale Dui