I lavoratori c.d. “fragili“, cioè quelli che per determinate condizioni di salute devono ridurre le probabilità di contagio al virus covid-19, hanno una particolare tutela, introdotta a suo tempo dai primi interventi legislativi emergenziali e, dunque, acclarata nelle norme che si sono susseguite dal marzo 2020 ad oggi, ovvero dal decreto Cura Italia al decreto Sostegni 41/2021, convertito con legge 69/2021.
I lavoratori fragili sono una categoria di lavoratori da considerare particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19, che vengono individuati nelle seguenti categorie di riferimento:
- i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità
- i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante: 1) da immunodepressione o da 2) esiti da patologie oncologiche o 3) dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Per questi lavoratori il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
Tale beneficio, secondo una esigenza di coerenza, espressasi nel susseguirsi della decretazione emergenziale, è concesso dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021, in continua proroga rispetto alle previsioni dei citati decreti dall‘inizio della pandemia, ma solo in via generale, attesi ulteriori interventi selettivi. Infatti – questo con decorrenza 17 ottobre 2020 e sempre fino al 30 giugno 2021 – la suddetta tutela della “equiparazione al ricovero ospedaliero“ può applicarsi esclusivamente laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (e/o in smart working), anche mediante l’adibizione a una diversa funzione/mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento contrattuale, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile (e/o in smart working), il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, a essere equiparato al ricovero ospedaliero, con relativo trattamento. Tale termine è in corso di scadenza e, allo stato, non risultano ancora emanati eventuali provvedimenti di proroga.
I periodi di assenza dal servizio di cui sopra non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme eventualmente corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento.
Invero, la lettura interpretativa dell‘intero corpus normativo 2020-2021 è fuorviata dall‘accorpamento di previsioni con finalità differenti, posto che le disposizioni di tutela dei lavoratori fragili sono sempre accorpate alle previsioni stabilite per le seguenti fattispecie di quarantena a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza (che, oltremodo, non prevedono necessariamente uno stato di malattia):
- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano
- previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, dell’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
Ebbene, secondo esplicita previsione dell‘articolo 15 decreto Sostegni, le situazioni di possibile assenza dal lavoro per finalità precauzionali sono equiparate alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e “non sono computabili ai fini del periodo di comporto“ (art. 15, comma 1, lettera a)). Nessuna previsione di tale natura è contenuta nel corpus normativo emergenziale per il lavoratore affetto da malattia Covid contratta ed acclarata.
Il lavoratore affetto da malattia Covid vede computate nel periodo di comporto tutte le assenze dal lavoro (ricadute incluse), mentre il lavoratore “quarantenato“ beneficia dell‘esenzione dal calcolo del comporto. In questi termini, un lavoratore in realtà sano è tutelato in una modalità più pregnante di quello effettivamente malato, con qualche dubbio di incostituzionalità (quantomeno in relazione agli articoli 2, 3 e 32 Cost.).
Pasquale Dui