A Bruxelles il 15 novembre sarà votato un importantissimo ordine del giorno presentato dalla Commissione occupazione e affari sociali al Parlamento europea e al Consiglio di Direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
7 sono gli agenti cancerogeni dei quali sono stati provati scientificamente i danni e dunque nocivi: Miscele di idrocarburi policiclici aromatici contenenti benzo[a]pirene -Oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore-Benzene-Tricloroetilene-4,4′-metilendianilina-Epicloridrina-Etilenedibromuro-Etilene dicloruro.
Come si sta procedendo
La proposta intende migliorare la protezione della salute dei lavoratori riducendone l’esposizione professionale agli agenti chimici cancerogeni, fornire maggiore chiarezza e contribuire ad instaurare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici e tra le azioni prioritarie individuate nel programma di lavoro della Commissione già dal 2016. Con questa iniziativa la Commissione migliora l’efficienza e l’efficacia del quadro UE per la protezione dei lavoratori. L’intento è anche quello di proseguire questa importante attività ed effettuare nuove valutazioni d’impatto con l’obiettivo di proporre valori limite per altri agenti cancerogeni.
Dai calcoli relativi agli oneri attuali e futuri derivanti dalle malattie professionali si evince che il cancro connesso all’attività lavorativa costituisce un problema e continuerà ad esserlo in futuro a causa dell’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni. Il cancro costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro nell’UE. Ogni anno il 53% dei decessi legati ad un’attività professionale è attribuito al cancro e ad esposizione in passato a sostanze cancerogene sul posto di lavoro che provocano tumori professionali. Ciò significa che ogni ora nell’UE muoiono di cancro dalle 7 alle 12 persone a causa dell’esposizione in passato a sostanze cancerogene sul posto di lavoro. La Commissione ha compiuto un primo passo nell’affrontare tali questioni mediante l’adozione, il 13 maggio 2016, di una proposta legislativa per modificare la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro al fine di rivedere o di introdurre valori limite di esposizione per 13 agenti chimici che possono essere modificati solo con la procedura del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) (procedura legislativa ordinaria).
La Commissione compie ora un ulteriore passo di un processo a lungo termine finalizzato ad aggiornare la direttiva per quanto riguarda altri 7 agenti cancerogeni e propone di stabilire valori limite e/o note relative alla penetrazione cutanea. Secondo la valutazione d’impatto ciò dovrebbe comportare un aumento della protezione per almeno quattro milioni di lavoratori e maggiore chiarezza per i datori di lavoro e le autorità di vigilanza. È stato stimato che con le due proposte si eviterebbero oltre 100 000 decessi provocati da tumori professionali.
Il regolamento Ue contiene classificazioni “armonizzate” (obbligatorie) per 1 017 sostanze chimiche cancerogene di categoria 1 (“sostanze cancerogene per l’uomo accertate o presunte”), in base a dati epidemiologici e/o provenienti da studi su animali . Un altro importante processo di classificazione, condotto dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (“IARC”), ha individuato circa 500 agenti tra quelli cancerogeni per gli esseri umani, quelli probabilmente cancerogeni per gli esseri umani e quelli potenzialmente cancerogeni per gli esseri umani.
L’obiettivo consiste nell’aiutare i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità di vigilanza a determinare se un dato agente chimico o procedimento rientri nel campo di applicazione della direttiva, ove non sia stato diversamente classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. La direttiva fissa una serie di prescrizioni minime generali miranti ad eliminare o ridurre l’esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo campo di applicazione. I datori di lavoro devono individuare e valutare i rischi per i lavoratori derivanti dall’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro e devono prevenire l’esposizione in presenza di rischi. Ove tecnicamente possibile, occorre sostituire il procedimento o l’agente chimico in questione con un’alternativa non pericolosa o meno pericolosa. In caso contrario gli agenti chimici cancerogeni devono, nella misura in cui ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico, essere prodotti e utilizzati in un sistema chiuso per evitare l’esposizione. Se questa soluzione non è tecnicamente possibile, l’esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello più basso consentito dalla tecnica. Oltre alle suddette prescrizioni minime generali, la direttiva indica chiaramente che la fissazione di valori limite di esposizione professionale per via inalatoria a particolari agenti cancerogeni e mutageni costituisce parte integrante del meccanismo di protezione dei lavoratori. Tali valori devono ancora essere stabiliti per gli agenti chimici per i quali essi non sono disponibili ed essere rivisti qualora ciò risulti possibile alla luce di dati scientifici più recenti. I valori limite di esposizione professionale stabiliti dalla direttiva dovrebbero, ove opportuno, essere rivisti per tenere conto di nuovi dati scientifici, del miglioramento delle tecniche di misurazione, delle misure di gestione del rischio e di altri fattori pertinenti.Le informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici, confermano la necessità di completare con 7 agenti cancerogeni avendo individuato la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea e ha raccomandato la redazione di note relative alla penetrazione cutanea. La Commissione persegue l’obiettivo strategico di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai lavoratori dell’UE, conformemente alla sua comunicazione relativa ad un quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. Una delle principali sfide individuate nel quadro strategico consiste nel migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro contrastando i rischi attuali, nuovi ed emergenti. E’ inoltre conforme alla priorità della Commissione di un mercato unico capillare e più equo, in particolare nella sua dimensione sociale e coerente con le attività della Commissione volte a creare un mercato del lavoro equo e veramente paneuropeo, che offra ai lavoratori una protezione adeguata e posti di lavoro sostenibili . Rientrano in questo ambito la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione sociale e i diritti connessi con il contratto di lavoro.
La direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (“direttiva quadro”) e la direttiva 98/24/CE sui rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro si applicano in quanto norme legislative generali, senza pregiudicare disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella direttiva.
Il miglioramento delle condizioni di lavoro, la prevenzione degli incidenti gravi o delle malattie professionali e la promozione della salute dei lavoratori durante tutto l’arco della vita lavorativa sono altrettanti principi fondamentali in linea con l’ambizione della tripla A di rating per la politica sociale europea dichiarata dal presidente Juncker nei suoi orientamenti politici. I suddetti principi incidono anche positivamente sulla produttività e la competitività e sono essenziali per promuovere l’allungamento della vita lavorativa, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dei 7 agenti chimici contemplati nella proposta, tre sono stati aggiunti all’elenco di sostanze candidate identificate come “sostanze estremamente preoccupanti” (SVHC), l’etilene dicloruro (EDC), la 4,4′-metilendianilina (MDA) e il tricloroetilene (TCE). Il benzo[a]pirene è stato recentemente inserito nell’elenco di sostanze identificate come SVHC in quanto appartenente al gruppo degli “idrocarburi policiclici aromatici” (IPA), il benzo[a]pirene è stato anche inserito nelle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi per quanto riguarda l’immissione sul mercato o l’uso di oli diluenti per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici al di sopra di una certa concentrazione.
Alessandra Servidori