In concomitanza con le elezioni del nuovo parlamento europeo sarà nominato anche il Mediatore europeo- the european ombudsman- che ha il compito di condurre indagini su casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione europea, che agiscono di propria iniziativa o sulla base di denunce di cittadini dell’UE. Il difensore civico è eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura. È una figura importante di cui si conosce ben poco ed è operativa da parecchi anni.
Infatti, già gli articoli 20, 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e l’articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ne avevano tracciato il profilo. Lo statuto e le funzioni del Mediatore sono stati enunciati dal Parlamento in una decisione del 9 marzo 1994, adottata previa consultazione della Commissione e con l’approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo del 14 marzo 2002, e del 18 giugno 2008. Il Mediatore ha quindi adottato disposizioni che recepiscono tale decisione. Le procedure per l’elezione e il licenziamento del mediatore sono stabilite negli articoli da 219 a 221 del regolamento interno del Parlamento con gli obiettivi :di migliorare la protezione dei cittadini in relazione a casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione europea; e in tal modo aumentare l’apertura e la responsabilità democratica nel processo decisionale e amministrativo delle istituzioni dell’UE.
The Ombudsman deve soddisfare le condizioni richieste per l’esercizio del più alto ufficio giudiziario nel suo paese o disporre delle competenze e dell’esperienza necessarie per svolgere adeguatamente le funzioni del Mediatore e soprattutto deve fornire la garanzia di essere del tutto indipendente. All’inizio di ogni legislatura o in caso di decesso, dimissioni o licenziamento del mediatore, il presidente del Parlamento europeo chiede le candidature per la carica di mediatore e fissa un termine per la loro presentazione. Le candidature devono avere il sostegno di almeno 40 membri del Parlamento europeo che siano cittadini di almeno due Stati membri. Le candidature sono presentate alla commissione per le petizioni del Parlamento, che ne valuta la ricevibilità. Il comitato può chiedere di ascoltare i nominati. Una lista di candidati ammissibili viene quindi messa ai voti in Parlamento. Il difensore civico è eletto a maggioranza dei voti espressi. Il difensore civico viene eletto dal Parlamento dopo ciascuna elezione europea per la durata della sua legislatura. Lui o lei potrebbe essere rieletto.
The Ombudsman appunto deve essere del tutto indipendente nell’esercizio delle sue funzioni nell’interesse dell’Unione e dei suoi cittadini;• Non deve cercare o ricevere istruzioni da alcun governo, istituzione, corpo, ufficio o entità;• deve astenersi da qualsiasi atto incompatibile con il proprio ufficio;• Non deve impegnarsi in nessun’altra occupazione politica, amministrativa o professionale, remunerata o meno. Il Mediatore può essere destituito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) su richiesta del Parlamento se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni o è colpevole di gravi mancanze. Il mediatore può riscontrare cattiva amministrazione se un’istituzione non rispetta: Diritti fondamentali; Regole o principi legali; I principi di buona amministrazione. Le sue indagini riguardano principalmente: La trasparenza / responsabilità; Cultura del servizio; Rispetto per i diritti procedurali; Uso corretto della discrezione; Rispetto per i diritti fondamentali;Reclutamento; Buona gestione delle questioni relative al personale dell’UE; sana gestione finanziaria; Etica; Partecipazione pubblica al processo decisionale dell’UE.
Il Mediatore conduce indagini per le quali egli o lei trova motivazioni di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate da cittadini dell’UE o da qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede legale in uno Stato membro, direttamente o tramite Membro del Parlamento europeo, tranne quando i fatti presunti sono o sono stati oggetto di procedimenti giudiziari. Se il Mediatore non ottiene l’assistenza richiesta, informa il Parlamento, che adotta le misure appropriate. Il mediatore può inoltre cooperare con le sue controparti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale in questione. Se le informazioni sembrano riguardare una questione di diritto penale, tuttavia, il Mediatore notifica immediatamente alle autorità nazionali competenti e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Se del caso, il Mediatore può anche informare l’istituzione dell’UE alla quale il funzionario o il membro del personale è responsabile. Ove possibile, il Mediatore agisce di concerto con l’istituzione o l’organismo interessato per trovare una soluzione soddisfacente per il denunciante. Se il Mediatore constata che si è verificato un caso di cattiva amministrazione, le sue raccomandazioni sono indirizzate all’istituzione o all’organo interessato, che dispone quindi di tre mesi per informare il Mediatore delle proprie opinioni. Se l’istituzione non accetta le raccomandazioni proposte, il Mediatore può redigere una relazione speciale da presentare al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può a sua volta redigere una relazione sulla relazione speciale presentata dal Mediatore. Infine, il Mediatore informa il denunciante del risultato dell’indagine, del parere espresso dall’istituzione o dall’organo interessato e di eventuali raccomandazioni personali. Il difensore civico è assistito da una segreteria, il cui personale è soggetto alle norme della funzione pubblica europea. Il difensore civico nomina il capo del segretariato.
La difensore civico irlandese, Emily O’Reilly, dopo la sua elezione da parte del Parlamento europeo durante la tornata di luglio 2013, ha assunto l’incarico di Mediatore europeo il 1 ° ottobre 2013. Si è concentrata su questioni che sono al centro dell’attenzione dei cittadini, come garantire maggiore trasparenza nelle attività di lobbismo, gruppi di esperti, agenzie dell’UE (l’Agenzia europea per la sicurezza delle frontiere e della costa, Frontex) e negoziati internazionali (il partenariato transatlantico su commercio e investimenti, TTIP), nonché migliorare le regole sul whistleblowing e sull’iniziativa dei cittadini europei. Dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2014, è stata riconfermata per altri cinque anni e si è impegnata a continuare l’attuazione della sua strategia “Verso il 2019”, incentrata su “Impatto, rilevanza e visibilità”.Sebbene sia del tutto indipendente nell’esercizio delle sue funzioni, il –la difensore civico è un difensore civico parlamentare e intrattiene strette relazioni con il Parlamento, che ha il solo potere di eleggere e chiede alla CGUE di licenziarlo, stabilisce norme che disciplinano l’esercizio delle sue funzioni, assiste nelle indagini e riceve le sue relazioni. La commissione per le petizioni, sulla base del regolamento (articolo 220), redige ogni anno una relazione sulla relazione annuale sulle attività del Mediatore. In queste relazioni, ha ripetutamente sottolineato che le istituzioni dell’UE dovrebbero cooperare pienamente con il Mediatore europeo per aumentare la trasparenza e la responsabilità dell’Unione, in particolare mediante l’attuazione delle sue raccomandazioni.
Ci auguriamo che nella prossima stagione parlamentare anche la questione dell’occupazione femminile e giovanile siano al centro dell’iniziativa di questa signora.
Alessandra Servidori