Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è una organizzazione istituita nel 2012, sulla base di un Trattato intergovernativo, per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell’eurozona, nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardarne la stabilità finanziaria dell’area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri. Il MES ha affiancato e poi sostituito due strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria: il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF). Secondo l’approccio esposto nel Trattato istitutivo , la prima linea di difesa dalle crisi di fiducia in grado di compromettere la stabilità della zona euro dovrebbe essere rappresentata dal rigoroso rispetto del quadro giuridico dell’Unione europea, del quadro integrato di sorveglianza di bilancio e macroeconomica, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici, delle regole di governance economica dell’Unione europea e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal Compact). Il MES si configura dunque come uno strumento residuale rispetto a tali presidi e può fornire un sostegno alla stabilità articolato in una serie di azioni, alle quali sono associate condizioni rigorose (principio della “rigorosa condizionalità”), proporzionate alla tipologia di assistenza finanziaria cui si intende fare ricorso.
Nel dicembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volta a integrare il MES nell’ordinamento istituzionale dell’UE, trasformandolo in un Fondo monetario europeo (FME). L’istituzione di un meccanismo permanente di stabilità dell’area euro è infatti esplicitamente prevista dall’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), secondo cui gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che la concessione di assistenza finanziaria necessaria nell’ambito di tale meccanismo deve prevedere una “rigorosa condizionalità”.
La proposta della Commissione non ha, tuttavia, generato un accordo sulla trasformazione dell’organismo. L’Eurogruppo del 13 giugno 2019 e, successivamente, il Vertice euro del 21 giugno hanno portato a una diversa soluzione che prevede una revisione del Trattato istitutivo del MES.
In base al vigente Trattato istitutivo, siglato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore l’8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell’Eurozona (a cui si sono aggiunti in seguito la Lettonia e la Lituania), il MES è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo. Ne sono membri tutti i 19 Paesi dell’Eurozona (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna) e l’adesione è aperta agli altri Stati membri dell’UE.
Il capitale sottoscritto totale è di circa 704 miliardi di euro, di cui circa 80 miliardi sono stati effettivamente versati dagli Stati membri aderenti. La ripartizione delle quote è basata sulla partecipazione al capitale versato della Banca centrale europea (BCE). Con 125,3 miliardi di euro sottoscritti (di cui 14,3 effettivamente versati), l’Italia è il terzo Paese per numero di quote del capitale del MES (17,7%), dopo la Germania, che ha sottoscritto quote per 190 miliardi di euro, di cui 21,7 effettivamente versati (26,9% del totale), e la Francia, che ha sottoscritto quote per 142 miliardi di euro, di cui 16,3 effettivamente versati (20,2% del totale). Tra gli altri principali sottoscrittori vi sono la Spagna, con 83 miliardi di euro (pari all’11,8% delle quote) e i Paesi Bassi con 40 miliardi di euro (pari al 5,6% delle quote). L’organo al quale spettano le decisioni principali del MES è il Consiglio dei governatori (Board of Governors) composto dai Ministri responsabili delle finanze degli Stati membri della zona euro e presieduto dal Presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno. Il Trattato individua un ulteriore organo al quale, direttamente o su delega del Consiglio dei governatori, vengono attribuiti poteri decisionali: il Consiglio di amministrazione (Board of Directors), composto da 19 funzionari esperti (senior civil service officials), nominati dai governatori tra persone di elevata competenza in materia economica e finanziaria. Nel Consiglio di amministrazione l’Italia è rappresentata dal Direttore generale del tesoro. Alle riunioni di tale organo possono prendere parte in qualità di osservatori la Commissione europea e la BCE. Il vertice amministrativo dell’organismo, infine, è affidato a un Direttore generale che partecipa alle riunioni del Consiglio dei governatori, presiede quelle del Consiglio di amministrazione, è il rappresentante legale del MES, oltreché il capo del personale, e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del Consiglio di amministrazione. Le decisioni relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati aderenti sono adottate dal Consiglio dei governatori secondo la regola del comune accordo (unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni). Al fine di rendere più flessibile il sistema decisionale in circostanze straordinarie in cui appare minacciata la stabilità finanziaria ed economica della zona euro, è previsto il voto a maggioranza qualificata dell’85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE evidenzino la necessità di decisioni urgenti. In tali casi, in cui viene meno la regola del comune accordo, ai fini della decisione diviene rilevante il numero di diritti di voto di ciascun Stato aderente, proporzionale alla quota di partecipazione al capitale versato. Pertanto, in base all’attuale distribuzione dei diritti di voto Germania, Francia e Italia mantengono la possibilità di determinare, con la propria scelta individuale, l’esito delle votazioni a maggioranza qualificata previste nei casi d’urgenza.L’assistenza finanziaria del MES può essere offerta, previa domanda da parte di uno Stato aderente, nel caso in cui una situazione critica dal punto di vista nazionale minacci la stabilità finanziaria dell’intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte. La fornitura di assistenza finanziaria ha, come conseguenza, la definizione di condizioni che lo Stato debitore è chiamato a rispettare, più o meno rigorose in ragione dello strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono fare riferimento ad azioni e programmi da attuare per ottenere un miglioramento del bilancio dello Stato, o a parametri per i quali viene fissato un obiettivo quantitativo da rispettare, lasciando allo Stato la definizione degli strumenti da utilizzare a tal fine.
L’obiettivo del MES è, dunque, quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri (articolo 12 del Trattato). A tal fine, il meccanismo può intervenire per fornire un sostegno alla stabilità dei Paesi aderenti che si trovino in gravi difficoltà finanziarie o ne siano minacciati, sulla base di condizioni rigorose, commisurate allo specifico strumento di sostegno utilizzato. In particolare, il MES può:
fornire assistenza finanziaria precauzionale a uno Stato membro sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni rafforzate (articolo 14 del Trattato);
concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di sottoscrivere titoli rappresentativi del capitale di istituzioni finanziarie dello stesso Paese membro (articolo 15);
concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti non connessi a uno specifico obiettivo (articolo 16);
acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione (articolo 17) e sul mercato secondario (articolo 18).
L’articolo 13 del Trattato definisce la procedura per l’attivazione di tali strumenti di sostegno. Le disposizioni in vigore prevedono che ciascuna delle azioni suddette sia associata alla definizione di condizioni proporzionate all’impegno richiesto, elaborate attraverso un percorso negoziale che coinvolge lo Stato interessato e la Commissione europea nella stipula di un protocollo d’intesa (memorandum of understanding, MoU). Prima di definire il protocollo, la Commissione europea, di concerto con la BCE, valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. È prevista anche la possibilità di integrare la capacità di prestito del MES attraverso la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) alle operazioni di assistenza finanziaria. Inoltre, gli Stati membri dell’UE non facenti parte dell’Eurozona possono affiancare il MES, caso per caso, in un’operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri dell’eurozona. Al termine del programma di assistenza finanziaria, la Commissione europea e la BCE eseguono missioni di controllo ex-post, alle quali partecipa anche il FMI se ha contribuito finanziariamente al programma medesimo, per valutare se lo Stato che ha beneficiato dell’assistenza finanziaria continui ad attuare politiche di bilancio sostenibili e se sussista il rischio che non sia in grado di rimborsare i prestiti ricevuti.
La proposta della Commissione europea volta a integrare pienamente il MES nell’ordinamento istituzionale dell’UE, trasformandolo in un Fondo monetario europeo (FME), non ha trovato il necessario consenso. La riforma del MES è divenuta comunque oggetto di una diversa soluzione, che prevede una revisione del Trattato istitutivo del MES, lasciando inalterata la natura di organizzazione intergovernativa del meccanismo.
Facendo seguito al mandato ricevuto dal Vertice euro del 14 dicembre 2018, l’Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma del MES, nell’ambito di un più ampio pacchetto di interventi secondo cui la revisione del meccanismo viene collegata alla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la convergenza e la competitività e al completamento dell’Unione bancaria. Il successivo Vertice euro del 21 giugno ha preso atto dell’accordo e ha chiesto all’Eurogruppo di proseguire i lavori in modo da consentire il raggiungimento di un accordo sull’intero pacchetto nel dicembre 2019 così da consentire prontamente l’avvio del processo di ratifica negli Stati membri.
Su cosa e come è stato raggiunto un accordo. (Di seguito per sommi capi)
a)Con la modifica del Trattato istitutivo, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti, il MES fornirebbe un dispositivo di sostegno (backstop) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo. Il MES sarebbe destinato a supportare la risoluzione delle crisi sia con riferimento alle finanze pubbliche degli Stati membri che alle relative istituzioni bancarie e finanziarie, integrandosi nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM).
In particolare, il nuovo articolo lato prevederebbe che, se il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dovesse chiedere l’attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale.Le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di “ultima istanza”, per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solo nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.
b) La procedura semplificata per la linea di credito condizionale precauzionale.Con riferimento all’assistenza finanziaria precauzionale (ovvero l’apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbe introdotta una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell’allegato III del Trattato modificato.
c)Il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l’attuazione del Trattato .Con la modifica del Trattato istitutivo, verrebbe ridefinito il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l’attuazione del Trattato. In particolare, una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell’ambito dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell’UE. Nel novembre 2018, il MES e la Commissione europea hanno firmato una posizione comune sulla loro futura cooperazione, nella quale è stato prospettato che l’effettiva ripartizione dei compiti deriverebbe dall’esatta portata dei criteri di ammissibilità e dalla condizionalità associata alle specifiche azioni di sostegno. Commissione e MES dovrebbero procedere ad incontri periodici e scambi di informazioni in relazione alle loro specifiche competenze.
d) Nella preparazione dell’assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe assicurare la coerenza fra le misure adottate e il quadro di coordinamento della politica economica, La valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri. L’introduzione delle clausole d’azione collettiva con approvazione a maggioranza unica, europea, lavorando sulla base delle proprie previsioni di crescita e delle ulteriori stime effettuate, mentre il MES dovrebbe valutare, nella prospettiva del creditore, le potenzialità di accesso al mercato da parte degli Stati membri e i relativi rischi. Nel caso in cui la collaborazione non dovesse portare a una posizione comune, alla Commissione europea spetterebbe la valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico mentre al MES quella della capacità di rimborso del prestito da parte dello Stato membro interessato.
Si precisa anche che il MES non dovrebbe essere usato per coordinare le politiche economiche tra i suoi membri, mentre si conferma il testo vigente per cui, in merito alle controversie fra parti contraenti, o tra dette parti e il MES, relative all’interpretazione e applicazione del Trattato, sarà competente la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
e)La valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri
Con la riforma dell’articolo 3 del Trattato, verrebbe specificato che, ove necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli dal Trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti.
f) Per quanto riguarda la negoziazione della condizionalità e il successivo monitoraggio, che il Trattato in vigore riserva alla Commissione europea, quest’ultima e il MES dovrebbero definire la loro collaborazione in un protocollo d’intesa, preservando il ruolo e le prerogative istituzionali derivanti dai trattati.
g) L’introduzione delle clausole d’azione collettiva con approvazione a maggioranza unica
Con la riforma dell’articolo 12 del Trattato, sarebbero modificate le clausole d’azione collettiva con l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, anche delle clausole d’azione collettiva con approvazione a maggioranza unica.
La modifica più rilevante alla procedura di concessione del sostegno prevista dall’articolo 13 appare quella per cui il Direttore generale dovrebbe affiancare la Commissione e la BCE nella valutazione della domanda di sostegno presentata da uno Stato membro del MES. Sulla base di tali valutazioni, spetterebbe sempre al Direttore generale la redazione di una proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei governatori relativa all’esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale dovrebbe inoltre affiancare la Commissione europea e la BCE nell’attività di monitoraggio delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria, salvaguardando la piena indipendenza degli Stati, pur con la precisazione per cui tale indipendenza dovrebbe essere esercitata in modo tale da salvaguardare la coerenza con il diritto dell’Unione europea, sulla cui applicazione vigila la Commissione europea. Al Consiglio di amministrazione, infine, verrebbe assegnato il compito di adottare specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell’assistenza finanziaria precauzionale e direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attuazione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico. Il percorso di definizione degli accordi di cooperazione dovrebbe concludersi entro il dicembre del 2019 e la posizione comune dovrebbe essere aggiornata a seguito dell’adozione delle modifiche al trattato del MES.
NON E’ VERO CHE IL PARLAMENTO NON E’STATO INFORMATO
IL MES NEL PARLAMENTO ITALIANO E NEL PARLAMENTO EUROPEO
Il 24 gennaio 2018 la 5a Commissione permanente del Senato (Programmazione economica, bilancio) ha adottato una risoluzione (Doc XVIII, n. 232 della XVII Legislatura) sulla proposta di trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo.
In occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista delle riunioni del Consiglio europeo di fronte all’Assemblea del Senato, il presidente Conte ha fatto riferimento agli emendamenti al Trattato sul MES nelle seguenti occasioni:
– il 19 giugno 2019, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 20 e 21 giugno 2019. Riferimento al MES è contenuto anche nella risoluzione 6-00065 (senatore Patuanelli e altri), approvata nel corso della seduta. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati; – il 19 marzo 2019, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 21 e 22 marzo 2019. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati; – l’11 dicembre 2018, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 13 e 14 dicembre 2018. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati; – il 27 giugno 2018, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 28 e 29 giugno 2018. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati. Si rileva inoltre il dibattito avvenuto presso l’Aula della Camera dei deputati il 31 luglio 2019 in occasione dello svolgimento di un’interrogazione a risposta immediata in merito all’iter della riforma del Trattato sul MES, anche ai fini del coinvolgimento degli organi parlamentari competenti (3-00919). Il Parlamento nelle sue articolazioni è stato messo dal Governo, come avrebbe dovuto, in grado di esaminare le proposte di modifica del MES , ma non per consentire al parlamento di esprimersi con atto di indirizzo e sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si pronunci”. Il Presidente Conte informerà il Parlamento e chiederà nei successivi minuti di accettare la risoluzione soprattutto per non fare brutta figura in Europa .. Si poteva fare di più e meglio e con i tempi richiesti, ma è troppo affermare che Conte abbia attentato alla Costituzione, ma il percorso compiuto ha visto sempre e costantemente i partiti di maggioranza e minoranza coinvolti e convocati a discutere insieme. Chi non c’era ora non può accusare chi c’era e ha rappresentato il nostro Paese alle condizioni date. Che francamente, diciamolo, sono disastrose per la politica.
Alessandra Servidori