Nonostante alla Ministra Bonetti siano arrivati suggerimenti molto qualificati su come utilizzare alcune risorse previste dal decreto rilancio o dal Recovery prossimo venturo Bonetti scivola clamorosamente. Prima di tutto su questo Fondo di formazione per le casalinghe : uno spreco evidente per le donne e solo un affare per i decotti enti di formazione: una opportunità mancata per investire le risorse per esempio, per sostenere il reddito di quelle mamme lavoratrici e padri lavoratori che si troveranno in emergenza con i congedi per pandemia .Infatti il Decreto legge 111/2020 per la fruizione dello smart working prevede art 5 …. Omissis Qualora l’attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile ovvero in alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario, che riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti decreti potrà essere richiesto anche ad ore.Il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità” I tre milioni previsti per il Fondo per le casalinghe dovrebbe essere usato, a parere di chi scrive, per sostenere il reddito perso per assistere il figlio o i parenti in quarantena così da non rischiare l’impoverimento e soprattutto riconoscendo il valore sociale dell’assistenza. Altro motivo di bacchettate sulle mani della Ministra è appunto sempre per il Fondo per le pseudo casalinghe ( lo siamo tutte e tutti infatti) la formulazione errata. Infatti Art. 22 (Fondo per la formazione personale delle casalinghe)recita 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per la formazione personale delle casalinghe », con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all’incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.Con l’aiuto sostanziale dell’amico Francesco Comellini di Anglad si è evidenziato un vulnus notevole nella formulazione per esclusione di soggetti ovvero persone che vengono discriminate di cui alla legge76/2016 sulle unioni civili(risulterebbero ammesse ai benefici del fondo le unioni civili formate da donne e risulterebbero escluse quelle formate dagli uomini , pur essendo le formazioni soggette agli stessi diritti di cura e assistenza in ambito familiare) nonchè violazioni degli art 2,3,29 della Costituzione Italiana. Dunque Ministra deve modificare e in fretta l’art 22 perché il Fondo deve essere se proprio vuole,non per le casalinghe ma per la formazione personale dei soggetti e persone dunque che svolgono le attività di cui alla legge 493 /1999 sostituendo la parola donna con persona. Mala tempora currunt .
Alessandra Servidori