Raffaella Vitulano
La commissione dell’Europarlamento per le libertà e i diritti dei cittadini ha approvato a larga maggioranza un accordo sull’accesso del pubblico ai documenti. L’accordo fra Parlamento, Consiglio e Commissione fa sì che tutti i cittadini dell’Unione possano ora avere accesso ai documenti dell’Unione, tranne che per alcune eccezioni chiaramente definite. Anche altri organi e agenzie europee avranno l’obbligo di garantire l’accesso del pubblico ai documenti.
L’accesso ai documenti è limitato nel caso in cui l’interesse pubblico venga minacciato nei settori della difesa e degli affari militari, delle relazioni internazionali, della politica economica, finanziaria o monetaria e della sicurezza pubblica. Le eccezioni valgono anche per i documenti che riguardano la privacy, per quelli che rischiano di danneggiare l’interesse giuridico di un individuo, quelli relativi a procedure giudiziarie, ispezioni, inchieste o atti a carattere finanziario, a meno che la loro divulgazione sia di supremo interesse pubblico. Inoltre, la diffusione di documenti destinati ad uso interno verrà rifiutata se rischia di minacciare seriamente il processo decisionale dell’Istituzione interessata, salvo che un interesse pubblico supremo ne giustifichi la pubblicazione.
Per far sì che i cittadini possano godere appieno del loro diritto, tutte le Istituzioni dovranno creare un registro dei documenti.
Gli atti che sono stati classificati come segreti o confidenziali, ai fini della protezione dell’interesse vitale dell’Unione o di uno Stato membro, dovranno essere soltanto registrati e diffusi con il consenso dell’autore. Il rifiuto di concedere l’accesso ai documenti deve essere basato sulle eccezioni elencate, relative alla pubblica sicurezza, alla difesa, alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica economica, finanziaria e monetaria. Il Parlamento deve, comunque, essere informato in merito a tali documenti. Inoltre, ogni Istituzione dovrà pubblicare una relazione annuale dove figuri il numero di casi cui è stato rifiutato l’accesso e le ragioni del rifiuto, nonché il numero di documenti segreti o confidenziali non inseriti nel registro.
Gli Stati membri che ricevono richiesta di rendere pubblico un documento delle Istituzioni europee sono tenuti a consultare l’Istituzione in questione e decidere in modo che non siano messi a repentaglio gli obiettivi del regolamento europeo. Uno degli articoli afferma, comunque, che il regolamento non modificherà le legislazioni nazionali sulla materia.
Ogni richiesta di accesso ai documenti deve essere trattata entro 15 giorni lavorativi. Nel caso di rifiuto, si può presentare una domanda confermatoria. Se anche in questo caso la risposta è negativa, si può fare appello alla Corte europea di giustizia o sottoporre un reclamo al Mediatore europeo. Nel 2004 la Commissione pubblicherà una relazione sull’attuazione del regolamento e, se necessario, presenterà raccomandazioni per eventuali modifiche.
Il regolamento entrerà in vigore entro sei mesi, ma le Istituzioni avranno a disposizione altri sei mesi per la creazione dei registri.