Maura Montironi
Il 14 novembre 2001 la Commissione d’indagine sull’esclusione sociale ha presentato il “Rapporto annuale sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale 2001”. Il Rapporto, per la prima volta, ha reso pubblici alcuni dati finali sul biennio iniziale della sperimentazione del Reddito minimo di inserimento (Rmi), introdotto con la Finanziaria 1998 per due anni in 39 comuni (6 nel Nord, 11 nel Centro e 22 nel Sud). La Finanziaria 2001 ha, successivamente, prolungato la sperimentazione a fine 2002 e ha aumentato il numero dei comuni a 260.
Tale misura è destinata ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari residenti da almeno 12 mesi in uno dei comuni ammessi alla sperimentazione e ai cittadini non comunitari o apolidi residenti in uno dei comuni ammessi alla sperimentazione da almeno 3 anni, che siano privi di reddito o abbiano un reddito inferiore ad una soglia pari a £ 520.000 se si tratta di persona sola. Per i nuclei familiari di diversa numerosità si utilizza la scala di equivalenza dell’Indicatore di situazione economica (Ise).
Ai destinatari è richiesto l’inserimento in programmi di integrazione sociale e in attività di cura e sostegno intrafamiliare; nel caso si tratti di soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, è richiesta, inoltre, la partecipazione a corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro. A fronte di tali impegni è prevista l’erogazione di un assegno monetario mensile di integrazione al reddito, calcolato come differenza tra la soglia prefissata e il reddito disponibile dei beneficiari.
Nel primo biennio, le domande di Rmi presentate sono state 55.522, di cui 34.730 accolte. Sono state coinvolte 85.818 persone, pari all’1,5% della popolazione dei 39 Comuni. A fine 2000 è uscito dalla misura circa il 10% dei nuclei beneficiari, la maggior parte per superamento della condizione di bisogno, mentre il 43,2% è coinvolto attivamente nei programmi di inserimento. Come sottolinea la stessa Commissione d’indagine sull’esclusione sociale, il fatto che gran parte dei beneficiari usufruisca ancora della misura non deve, però, far pensare che la sperimentazione stia dando risultati negativi, perché la scelta dei primi 39 comuni si era orientata sulle realtà che presentavano le situazioni di disagio più forte e di maggiore resistenza.
Il Rmi ha rappresentato un’innovazione per il sistema assistenziale italiano, sotto vari aspetti: a) per la prima volta, a livello nazionale è stato introdotto uno strumento attivo e non categoriale di garanzia del reddito di ultima istanza; b) è stata avviata una sperimentazione prima della messa a regime della politica; c) è stata prevista una valutazione finale da parte di un istituto indipendente.
La Commissione di indagine sull’esclusione sociale, basandosi sul Rapporto di valutazione dell’istituto indipendente depositato a giugno 2001, ha evidenziato diversi elementi positivi della sperimentazione. In primis, il Rmi ha consentito l’individuazione di una fascia di bisogno precedentemente non coperta dal sistema assistenziale pubblico. In Italia, infatti, a livello nazionale non esiste uno strumento di sostegno del reddito minimo omogeneo per tutti i cittadini: solo per particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli anziani, i disabili e le famiglie di lavoratori dipendenti poveri, sono previste misure di tal genere. In tutti gli altri casi la predisposizione delle politiche è lasciata alle autonomie locali, creando situazioni di forte disparità e frammentazione.
Inoltre, per la ricezione dell’aiuto, sono stati introdotti criteri oggettivi e standardizzati che, in molti casi, hanno modificato situazioni legate a rapporti di tipo clientelare e hanno responsabilizzato erogatori e beneficiari. In tal senso si è avuto un ripensamento complessivo dell’assistenza comunale, cui è affidata l’implementazione concreta della misura, nell’ottica di una maggiore progettualità e dinamicità.
È stata riscontrata, come ulteriore effetto positivo della sperimentazione nei comuni del Sud, una forte riduzione dell’evasione scolastica, da sempre causa di riproduzione familiare della povertà; in particolare, dal Rapporto emerge come il 14,5% degli assistiti sia stato coinvolto in programmi di inserimento scolastico.
I dati raccolti dall’istituto indipendente hanno però evidenziato come il Rmi presenti ancora degli aspetti da migliorare. La mancata individuazione di un livello territoriale organizzativo ha mostrato come spesso i microcomuni non siano in grado di gestire la nuova misura, sia sul piano amministrativo sia su quello delle attività di accompagnamento e integrazione. In tal senso, un caso limite in cui si è richiesto un elevato sforzo organizzativo è il Comune di Orta di Atella nel quale, su 12.154 abitanti, il 50,9% risulta beneficiario della misura.
Alla predisposizione di criteri oggettivi per individuare i beneficiari, non hanno fatto seguito (se non in rari casi) strumenti di controllo adeguati, la cui assenza potrebbe dar luogo a situazioni di eccessiva discrezionalità. Neppure la collaborazione interistituzionale e tra soggetti pubblici e privati è riuscita in modo soddisfacente, perché è ancora molto diffusa l’idea che l’assistenza sia solo di competenza delle amministrazioni pubbliche.
Da ultimo, occorre riflettere sulla difficile integrazione del Rmi con le altre politiche sociali, e in particolare con quelle del lavoro. Il Rmi, sebbene abbia consentito al 16% di coloro che hanno seguito programmi di inserimento occupazionale di trovare un impiego, va concepito come “una politica di contrasto alla povertà distinta, ancorché complementare, dalle politiche del lavoro”. In molti casi, ciò non è avvenuto, alimentando tra i destinatari della misura la convinzione che il lavoro ottenuto attraverso la sperimentazione rappresenti per loro una situazione definitiva e non limitata al periodo transitorio di sperimentazione. A mio avviso, dunque, il rischio più grande è quello di creare un’eccessiva aspettativa in un lavoro a tempo indeterminato, dando vita a forme di sindacalizzazione dei beneficiari/lavoratori finalizzate al riconoscimento di un diritto che, in realtà, non esiste.
L’art. 23 della “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (n. 328/2000) ha sancito che il Parlamento dovrà approvare una legge per la messa a regime del Rmi su tutto il territorio nazionale. La predisposizione di tale misura risponde anche ad esigenze di allineamento alle politiche sociali degli altri Paesi comunitari. L’Italia e la Grecia, infatti, sono gli unici Stati membri in cui i sistemi assistenziali nazionali non prevedono uno strumento di garanzia del reddito di ultima istanza, come richiesto dalla raccomandazione 92/441/Cee.
In occasione del Consiglio straordinario su occupazione, riforme economiche e coesione sociale del marzo 2000, inoltre, è stato deciso di avviare un processo di coordinamento aperto in tema d’inclusione sociale una modifica istituzionale a livello comunitario in tema d’inclusione sociale: l’Unione europea ha dato inizio ad un processo di coordinamento aperto, richiedendo agli Stati membri di presentare un piano biennale di lotta all’esclusione sociale, al fine di individuare delle politiche e degli obiettivi comuni e di attuare un monitoraggio sistematico dei progressi compiuti.