di Carlo Dell’Aringa, professore di economica politica all’Università Cattolica di Milano
I trenta euro pagati dalla Fiat, come anticipo dei futuri aumenti contrattuali, sono stati interpretati non solo come un invito ad accelerare il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, ma anche come un segnale per la riforma del modello contrattuale. Tutte le parti sociali hanno condiviso il contenuto del protocollo sul welfare, anche la parte relativa alla de-contribuzione e alla de-fiscalizzazione degli aumenti retributivi aziendali legati ai premi di risultato, destinata ad incentivare la contrattazione di secondo livello. Ma il problema di cosa fare per sviluppare questo tipo di contrattazione non è stato ancora affrontato. L’impressione generale è di essere ancora nello stesso “cul de sac”che aveva vanificato i tentativi di riforma effettuati qualche tempo fa.
Invece qualche cosa si potrebbe fare, proprio partendo da alcune novità che, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, si sono presentate in questi ultimi anni. In particolare due novità: il nuovo contratto dei dirigenti e l’ultimo rinnovo della parte economica dello stesso contratto dei metalmeccanici. C’è qualche cosa che accomuna queste due esperienze, apparentemente diverse? Ritengo di sì, perché entrambe hanno fatto riferimento, direttamente o indirettamente, al ruolo del contratto nazionale e alla possibilità di spostare il baricentro della contrattazione nei luoghi di lavoro. Entrambe le iniziative sono andate in questa direzione: in modo deciso e completo il contratto dei dirigenti, in misura molto più timida il contratto dei metalmeccanici. Ma andiamo per ordine e vediamo in che cosa si assomigliano, in concreto, le due iniziative.
Il “minimo di garanzia” del contratto dei dirigenti svolge il ruolo di vero e proprio “salario minimo”. Il meccanismo di funzionamento, ancorché limitato ad una specifica categoria di lavoratori, è lo stesso. Il “minimo di garanzia” è di fatto una rete protettiva, una soluzione “default”, un pavimento sotto il quale la retribuzione di fatto non può scendere. L’innalzamento di questo pavimento, in occasione dei rinnovi contrattuali, fa aumentare i livelli delle retribuzioni dei dirigenti che stanno sotto il nuovo minimo, ma nessun effetto viene prodotto sulle retribuzioni dei dirigenti che sono sufficientemente alte da non essere sfiorate dal questo nuovo minimo. I contratti nazionali dei dirigenti producono, di fatto, effetti limitati sulla dinamica complessiva delle retribuzioni.
Ben altro ruolo viene svolto dai minimi tabellari degli altri contratti nazionali. Anche i minimi tabellari (più l’ex contingenza) svolgono il ruolo di salari minimi (attraverso l’applicazione in via giurisprudenziale dell’art. 36 della Costituzione), ma non svolgono solo questo ruolo. Essi sono anche una componente della retribuzione di tutti i lavoratori dipendenti e ogniqualvolta essi vengono aumentati, aumentano dello stesso ammontare anche le retribuzioni di tutti i lavoratori del settore di riferimento, anche se le loro retribuzioni di fatto sono superiori (per effetto delle componenti integrative aziendali) ai nuovi minimi tabellari. In altre parole, i minimi tabellari non svolgono l’esclusivo ruolo di minimi costituzionali, paragonabile a quello del salario minimo legale nei Paesi dove è in vigore, ma un ruolo ulteriore, quello di determinare la dinamica retributiva di tutto il settore. In teoria nulla vieterebbe di assegnare ai minimi tabellari nazionali “solo” il ruolo di salari minimi. Questa è stata di fatto la scelta operata nel contratto dei dirigenti con il “salario minimo di garanzia”. Ma senza arrivare a questa soluzione estrema, si possono anche adottare soluzioni parziali, facendo leva su un istituto molto noto nelle relazioni sindacali e in particolare fra gli addetti alla contrattazione collettiva, quello dell’ ”assorbimento”. E veniamo così al contratto dei metalmeccanici.
Il rinnovo della parte economica del contratto dei metalmeccanici, che porta la data del 24 gennaio 2006, ha introdotto un istituto, denominato “elemento perequativo”, che presenta alcune caratteristiche simili a quelle dell’istituto dell’assorbimento. Il contratto dice: “Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007, che nel 2006 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ad esempio lavoratori privi di superminimi collettivi ed individuali, premi annuali o formule retributive analoghe) e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di giugno 2007, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale paria 130 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL inferiori a 130 euro annue”.
Nel testo la parola “assorbimento” non viene utilizzata, ma dal punto di vista degli effetti economici è come lo fosse. La sostanza è la stessa: infatti si stabilisce che una parte degli aumenti definiti a livello nazionale possa ”assorbire” e “fino a concorrenza”, le componenti retributive (e si può aggiungere “di natura fissa”), pagate, a qualsiasi titolo, a livello aziendale. Il meccanismo ricorda quello del “minimo di garanzia” dei dirigenti. Vale a dire che le aziende che già pagano, nei fatti, tutto o una parte dell’aumento della retribuzione previsto dal contratto nazionale, non sono tenute a pagare una seconda volta. Certo esistono differenze importanti tra il “minimo di garanzia” dei dirigenti e l’ “elemento perequativo” del CCNL dei metalmeccanici. L’elenco delle differenze è lungo, ma non è il caso di soffermarsi in questa sede. Basti per ora osservare la differenza di carattere quantitativo: un conto è assorbire tutto l’aumento del contratto nazionale, come per i dirigenti; una cosa ben diversa è poter assorbire solo un decimo dell’aumento complessivo previsto per i metalmeccanici. Nonostante molte differenze, il meccanismo è simile e si può anche affermare che, su questo punto specifico, il nuovo contratto dei dirigenti e quello dei metalmeccanici possono essere visti come i due estremi opposti di un diverso modello contrattuale, la cui caratteristica fondamentale è di eliminare o attenuare l’effetto sommatoria degli aumenti retributivi fissati ai diversi livelli di contrattazione. Nel mezzo stanno tante diverse soluzioni e possibilità di trovare un punto di equilibrio.
Facciamo un esempio semplice, relativo al prossimo rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Innanzitutto le parti dovrebbero accordarsi sull’aumento complessivo, quello da concedere ai lavoratori che non hanno contrattazione aziendale. Non interessa, in questa sede, affrontare il problema di quali criteri adottare per fissare questo aumento complessivo. E’ importante invece che le parti decidano di dedicare ad eventuale assorbimento una parte molto maggiore dei 130 euro fissati la volta scorsa. E’ del tutto evidente che in questo modo si potenzierebbe la contrattazione di secondo livello (nelle aziende in cui questa viene svolta), che potrebbe contare su uno spazio negoziale molto maggiore, da utilizzare in uno scambio virtuoso tra retribuzione e produttività. Quello scambio che sinora è stato mortificato da un contratto nazionale troppo invadente. Il ruolo del contratto nazionale non sarebbe mortificato, ma qualificato. Manterrebbe la funzione di regolatore e guida della contrattazione decentrata.
Importante, naturalmente, è che ci siano componenti “fisse” aziendali che possano essere assorbite dagli aumenti dei salari nazionali. In molte aziende queste componenti fisse esistono e sono contrattate.
Non varrebbe infatti l’obiezione che in questo modo si metterebbe a repentaglio il principio della specializzazione funzionale dei due contratti, nazionale ed aziendale, che il protocollo del 1993 ha sancito (e al quale le parti sociali sono molto affezionate). Quel principio, occorre dire, non sempre è rispettato. Certamente, almeno “sulla carta”, gli aumenti dei salari determinati dai due tipi di contratto collettivo devono avere natura e caratteristiche diverse – uno determina gli aumenti fissi e l’altro quelli variabili. Ma non vi è dubbio che, spesso, gli aumenti aziendali, per quanto definiti in termini variabili, tendono poi a diventare fissi, o quasi, attraverso varie forme di “consolidamento”. E non ci si deve stracciare le vesti se questo succede. Anche le aziende sanno che i loro lavoratori fanno fatica ad accettare quote troppo consistenti di salario variabile ed esse stesse spesso cedono, senza frapporre eccessive resistenze, alle richieste sindacali di consolidare parte degli aumenti cosiddetti variabili. E questo succede spesso, e soprattutto se le aziende ritengono che parte degli aumenti della produttività hanno basi solide e durature.
Facciamo un altro esempio, per chiarire ancor meglio il significato dell’accostamento dei due tipi di contratto collettivo, quello dei dirigenti e quello dei metalmeccanici. Si consideri di applicare lo stesso meccanismo ad un eventuale contratto collettivo regionale. Se si dovesse introdurre un livello contrattuale territoriale “in aggiunta” al livello nazionale, si potrebbe ipotizzare un “assorbimento”vicino al 100 per cento, delle componenti fisse regionali da parte degli aumenti previsti a livello nazionale. Si adotterebbe lo stesso criterio del “minimo di garanzia” dei dirigenti. Se ad esempio una regione “ricca” pagasse salari costantemente più elevati dei minimi nazionali, nessun aumento di questi ultimi provocherebbe un effetto automatico sui livelli dei primi. Di fatto ai lavoratori di questa regione “ricca” si applicherebbe solo un contratto “multiemployer” e cioè quello regionale.
Un assorbimento del 100 per cento sarebbe probabilmente l’unica ipotesi di lavoro che non andrebbe incontro ad una preventiva ed assoluta opposizione delle associazioni imprenditoriali, che non vogliono assolutamente due livelli di contrattazione obbligatori e che si “sommano”. Una proposta di questo tipo sarebbe certo diversa da quella che i sindacati propongono. Secondo i sindacati il contratto regionale sarebbe sostitutivo di quello aziendale, cioè dovrebbe coprire i lavoratori delle aziende che non fanno contrattazione aziendale e quindi si sommerebbe al contratto nazionale. In questa proposta, in cui il contratto nazionale fisserebbe solo i minimi di garanzia, il contratto regionale sarebbe sostitutivo e non aggiuntivo rispetto a quello nazionale. Nulla poi vieterebbe di trovare una ulteriore combinazione di contratto regionale e di contratto aziendale. Ma ulteriori complicazioni vanno per ora lasciate da parte.